Richiesta di svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti vari NON dello spettacolo viaggiante su area pubblica o in locali

Ultima modifica 4 dicembre 2017

La richiesta di svolgimento di pubblico spettacolo e/o intrattenimento deve essere esercitata su due fronti ma può pervenire all'Ente anche su unico modello. La prima richiesta è il rilascio della concessione dell'area per installare le attrezzature dello spettacolo  e per definire la capienza dell'area a disposizione in relazione al numero di partecipanti. La seconda è relativa al rilascio della Licenza di pubblica sicurezza al fine di poter esercitare l'attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento. Quest'ultima può essere sostituita da  S.C.I.A. qualora  i partecipanti allo spettacolo siano inferiori ai  200 e lo spettacolo si svolga entro le ore 24 del giorno di inizio. Si precisa che la SCIA è ammessa non per manifestazioni con durata inferiore alle 24 ore ma per spettacoli che, a prescindere dall'orario di inizio, si concludono entro la mezzanotte del giorno di inizio. Quindi con svolgimento anche in più giorni consecutivi. Essa può essere presentata solo dopo aver ottenuto la concessione dell'area. Nel caso i partecipanti fossero superiori ai 200 o lo spettacolo prosegua oltre le ore 24 lo svolgimento dell'attività è sempre soggetta al rilascio di Licenza; valutazioni sul suo rilascio sono effettuate sulla base  dell'art 11 del T.U.L.P.S. A seguito dell'art 13 c2 del D.L. 9/2/2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4/4/2012 n.35 è stato abrogato il secondo comma dell'art124 TULPS liberalizzando gli spettacoli a complemento dell'attività principale all'interno dei pubblici esercizi. Nell'esercizio dell'attività di spettacolo e intrattenimento occorre attenersi alla normativa inerente il settore. La richiesta di occupazione suolo pubblico per lo svolgimento di pubblico spettacolo e/o intrattenimento deve essere in ogni caso esaustiva e dettagliata  supportata da idoneo piano di "sicurezza integrata" svolto secondo le direttive del Capo della Polizia Gabrielli emanate il 7/6/17 e successive circolari del Ministero dellIinterno del 19/6/17, 20/7/17 e 28/7/17 attuando le disposizioni da questa riportate con le relative estensioni applicative della stessa al titolo IX del D.M. 19.08.1996. Parametri base come ad esempio il tipo di manifestazione (statica o dinamica) , il livello di rischio (basso-medio-elevato) ed il Piano di sicurezza ed emergenza riportante tra gli altri le procedure per la "mitigazione del rischio" sono essenziali ai fini della valutazione da parte delle Autorità competenti e quindi dell'accoglimento della domanda. La richiesta è finalizzata al rilascio della concessione dell'area per installare eventuali attrezzature, per definirne le condizioni di sicurezza e attuare il successivo rilascio della Licenza di P.S. Il  piano di sicurezza ed emergenza presentato, a corredo della domanda, deve essere  atto a soddisfare i parametri di "sicurezza integrata" richiesti dalle recenti dispozizioni in in relazione al numero di partecipanti e alla portata dell'evento .Spetta al Comune, sulla scorta della valutazione sul livello di rischio compiuta dagli organizzatori, approntare le dovute  misure atte a salvaguardare liceità e sicurezza della manifestazione. Per fare ciò, ove necessario,  viene richiesto il supporto, in funzione collaborativa, dei referenti delle forze dell'ordine presenti in loco, degli appartenenti ad associazioni di volontariato attive sul territorio ed, eventualmente, di operatori della sicurezza privata appositamente accreditati in qualità di addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico. (D.M. 6.10.2009). Nel caso in cui ricorrano i presupposti prescritti dalla Legge, un ulteriore vaglio sarà rimesso alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La presenza di grossi eventi, con condizioni di rischio elevato, che richiedano ulteriori misure precauzionali potrà indurre l'Ente a coinvolgere ill Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Normativa di riferimento: TULPS artt. 11-18-68-69-71-80-141-142; artt 666-681 C.P.; art 13 c2 del D.L. 9/2/2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4/4/2012 n.35; D.M.19/08/1996 con circolari n.7/6/17,19/6/17, 20/7/17 e 28/7/17 del Ministero dell'Interno; D.L. 20.02.2017 n.14 convertito con Legge 18.04.2017 n. 48 ; Circolare Prefettura di Asti 18702 Area1; DGR 29/12/2014 n.59-870.

 

Richiesta di Licenza per pubblico spettacolo e manifestazione
20-10-2021

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Comunicazioni dello svolgimento di brani musicali acomplemento dell'attività principale di somministrazione
20-10-2021

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SCIA trattenimento in un esercizio pubblico
20-10-2021

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SCIA a seguito di rilascio concessione su area pubblica
20-10-2021

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Dichiarazione organizzatore per rischio elevato di pubblica manifestazione.
20-10-2021

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Dichiarazione organizzatore per medio rischio di pubblica manifestazione.
20-10-2021

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Dichiarazione organizzatore per basso rischio (superiore ai 200 partecipanti) di pubblica manifestazione.
20-10-2021

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Dichiarazione organizzatore per basso rischio (inferiore ai 200 partecipanti) di pubblica manifestazione.
20-10-2021

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