Richiesta di svolgimento di spettacolo ed intrattenimento con attrazioni dello spettacolo viaggiante
Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2017, 16:44
La richiesta di svolgimento di pubblico spettacolo e/o intrattenimento deve essere esercitata su due fronti ma può pervenire all'Ente anche su unico modello. La prima richiesta è il rilascio della concessione dell'area per installare le attrezzature dello spettacolo viaggiante e per definire la capienza dell'area a disposizione in relazione al numero di partecipanti. La seconda è relativa al rilascio della Licenza di pubblica sicurezza al fine di poter esercitare l'attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento. Quest'ultima può essere sostituita da S.C.I.A. qualora i partecipanti allo spettacolo siano inferiori ai 200 e lo spettacolo si svolga entro le ore 24 del giorno di inizio. Si precisa che la SCIA è ammessa non per manifestazioni con durata inferiore alle 24 ore ma per spettacoli che, a prescindere dall'orario di inizio, si concludono entro la mezzanotte del giorno di inizio. Quindi con svolgimento anche in più giorni consecutivi. Essa può essere presentata solo dopo aver ottenuto la concessione dell'area. Valutazioni sul rilascio della Licenza sono effettuate sulla base dell'art 11 del T.U.L.P.S. Occorre attenersi alla normativa inerente il settore. In particolar modo occorre attivare le norme sulla sicurezza dettate dal D.M.19.08.1996 con il sollecito derivante dalla circolare" Gabrielli" del 7/6/17 e successive del Ministero dell'interno, degli adempimenti da questa riportate, le relative estensioni applicative della stessa al titolo VII e le applicazioni del nuovo concetto di "sicurezza integrata".
Normativa di riferimento: Legge 18.03.1968 n. 337; TULPS artt. 11-18-68-69-71-80-141-142; artt 666-681 C.P.; D.M. 18/05/2007; D.M.19/08/1996 con circolari n.7/6/17,19/6/17, 20/7/17 e 28/7/17 del Ministero dell'Interno; DGR 29/12/2014 n59-870; Regolamento dello spettacolo viaggiante.