Assegno nucleo familiare

Ultima modifica 14 giugno 2017

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori

Il contributo offerto

L’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è stato previsto per le famiglie che, durante l’anno per il quale presentano la richiesta, hanno avuto presenti almeno tre figli minori di età. E’ concesso dal Comune di residenza ma erogato dall’INPS.

Destinatari del contributo

Gli assegni possono essere richiesti per tutti gli anni, o parti di essi, in cui nel nucleo familiare ci siano almeno tre figli minori.

Possono richiedere l’assegno:

i genitori che devono essere cittadini italiani o comunitario soggiornanti di lungo periodo;

il tutore del genitore (se il genitore è interdetto);

i genitori di minori definitivamente adottati;

i genitori che hanno riconosciuto i minori.

Nella richiesta il genitore deve dichiarare il periodo nel quale sono stati presenti contemporaneamente i tre figli minori.

Non possono presentare la richiesta i genitori che:

non sono residenti (almeno il genitore che risiede con i 3 minori) nel Comune di Nizza Monferrato;

siano stati dichiarati dalla Magistratura sospesi, o siano decaduti dalla potestà di genitore;

siano minorenni (possono però presentare la richiesta i loro tutori o genitori);

non hanno tre figli minori loro, anche se convivono con tre minori (ad esempio, se il richiedente ha avuto un figlio dalla precedente moglie e vive con i due figli che l’attuale convivente ha avuto dal suo ex marito);

abbiano meno di 18 anni di età;

i tutori dei minori: infatti, possono presentare la domanda esclusivamente i tutori del genitore richiedente se questi è interdetto.

Gli assegni al nucleo famigliare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.
Il genitore richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario o soggiornante di lungo periodo. I figli e gli altri eventuali componenti del nucleo famigliare possono anche non essere cittadini italiani o nati in Italia.

Modalità di accesso ed erogazione

Decorrenza e cessazione del diritto
Se il calcolo della situazione economica equivalente ne consente la concessione, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del mese in cui si è verificata l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente.

Il diritto cessa in due casi:

se almeno uno dei tre minori viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, o, comunque viene meno la presenza di almeno un minore ( ad esempio, perché è diventato maggiorenne). In questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore;

quando viene a mancare il valore della situazione economica della famiglia. In questo caso, il diritto cessa (o va cambiato l’importo dell’assegno) dal 1º gennaio dell'anno in cui viene a mancare tale requisito.

Documenti da presentare

Per richiedere l’erogazione dell’assegno occorre presentare ai Caf abilitati la dichiarazione sostitutiva unica [DSU], con la quale vengono dichiarati redditi e patrimoni posseduti. La situazione reddituale dovrà essere tratta dalle certificazioni di cui il dichiarante è in possesso (ad esempio, l’ultima dichiarazione dei redditi presentata), mentre per il patrimonio mobiliare e immobiliare si dovrà far riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU. Il Comune procederà a controlli di quanto dichiarato, anche tramite la Guardia di Finanza.

L’Ente ricevente rilascia successivamente l’attestazione I.S.E. [indicatore della situazione economica], con la quale sarà quindi possibile presentare la domanda di assegno.

Quando presentare la richiesta

Le richieste relative all’anno in corso devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo. La domanda consentirà di ottenere anche le somme maturate retroattivamente.

Ubicazione, orari, Informazioni e modulistica possono essere richieste a:

Ufficio Servizi Sociali – Palazzo Comunale - 2° piano
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 - martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Tel. 0141/720521


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